Efficienza energetica oggi: l'importanza della trasparenza per aziende e privati
- Autore: LUONGO LUCIANO
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- 12 apr, 2017

Una necessità divenuta normativa
L’efficienza energetica, oltre a essere vantaggiosa in termini di risparmio, costituisce anche un obbligo di legge regolato da specifiche normative.
Per questo motivo, effettuare regolarmente i controlli di efficienza energetica e gli interventi di manutenzione ordinaria consente di mantenere in perfetta efficienza gli impianti di riscaldamento e condizionamento, al fine di non sprecare energia e di non sforare in termini di emissioni inquinanti.Controlli di efficienza energetica
Stando al Decreto di Legge datato 10 Febbraio 2014, è divenuto obbligatorio per privati e industrie compilare i rapporti di efficienza energetica per tutti quegli impianti con potenza superiore ai 12 kW/h.
È doveroso sottolineare, inoltre, come tali controlli non siano solo un obbligo di legge per gli impianti di riscaldamento come caldaie e pompe di calore, ma anche per tutti gli impianti di condizionamento e i climatizzatori ad utilizzo civile e industriale.
Organi competenti
Stando ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103, l'obbligo di compilazione del rapporto di efficienza energetica spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento – definita col termine di Terzo Responsabile – la quale deve possedere tutti i requisiti di legge per effettuare i controlli specifici in termini di efficienza.
Inoltre, gli stessi commi prevedono l'obbligo da parte della ditta di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica contestualmente all’esecuzione dei controlli. Qualora tale documentazione non venga compilata, il Terzo Responsabile sarà passibile di una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 3.000 euro.Periodicità
La cadenza periodica dei controlli per l’efficienza energetica di condizionatori e caldaie dipende dalla potenza specifica degli impianti e varia su base regionale.
Tuttavia, in linea di massima, è di 4 anni per
tutti i dispositivi di climatizzazione estivi con potenza superiore a 10 kW e invernali
superiori a 12 kW. Anche per gli impianti
di riscaldamento a GPL o a gas metano superiori ai 100 kW vige l’obbligo di
controllo a cadenza quadriennale.
In conclusione: è fondamentale tenere sotto controllo l'efficienza energetica della propria attività, sia essa di piccole, medie o grandi dimensioni, al fine di non incorrere in pesanti sanzioni governative o in bilanci economicamente svantaggiosi.